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Regime dei minimi 2012: novità dall’Agenzia delle Entrate

Il nuovo regime dei minimi disposto dalla Manovra Finanziaria 2011 – art. 27 del Dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011 – è entrato in vigore dal primo gennaio 2012, in merito l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato due Decreti Attuativi in data 22 dicembre 2011.
Il primo decreto analizza requisiti e termini di applicazione del nuovo regime contabile agevolato per i nuovi imprenditori, regime che di fatto sostituisce riformando il regime dei minimi 2012.
Il secondo decreto, invece, analizza più nello specifico il nuovo regime agevolato, in particolare per quanto riguarda i vantaggi previsti per i contribuenti sotto i 35 anni di età e per i lavoratori in mobilità, non solo in relazione ai requisiti di accesso a anche in termini di semplificazione contabile.

Al via la liberalizzazione degli esercizi commerciali

La manovra finanziaria della scorsa estate – Dl 98 del 6 luglio 2011 – ha previsto la liberalizzazione degli esercizi commerciali che ha effetto dal 2 gennaio 2012: i commercianti di tutta Italia potranno decidere autonomamente i propri giorni e orari di apertura e chiusura.
La liberalizzazione degli esercizi commerciali prevista dalla manovra finanziaria non elimina solo i vincoli di orario per negozi, bar, ristoranti, locali, grandi magazzini e supermercati dunque, ma anche quelli che imponevano di rispettare la chiusura per mezza giornata durante la settimana, quella domenicale e quelle durante le festività.

Decreto Sviluppo: misure per imprese edili e professionisti

Entro metà novembre è attesa l'emanazione del Decreto Sviluppo 2011, che sarà esaminato nel prossimo Consiglio dei Ministri; tante le misure allo studio sulle quali c'è grande attesa, in Italia e non solo: bonus fiscali per il settore edilizio, tariffe professionali, il silenzio-assenso per le costruzioni in Edilizia, mentre sembra improbabile un condono edilizio.
Oggetto di richiamo UE a causa del rinvio annunciato da Silvio Berlusconi, il Decreto Sviluppo dovrebbe contenere misure urgenti per la crescita e lo sviluppo.

Imprede edili

Il settore più interessato dal DL Sviluppo è quello edilizio, per via delle previste misure sulla riqualificazione energetica e sugli appalti edilizi: il l testo definitivo potrebbe infatti comprendere la proroga dei bonus fiscali per le imprese che avviano questo tipo di interventi per tutto il 2012, anche se ridotti al 41% e 52% invece dell'attuale 55%.
Per le imprese edili, inoltre, dovrebbe essere confermato nel Decreto Sviluppo il silenzio-assenso per costruire, dopo 90 giorni dalla richiesta. Oltre alle semplificazioni previste in tema di Scia e Durc.

Liberi professionisti

Il Decreto Sviluppo dovrebbe poi prevedere anche interventi importanti per i liberi professionisti, con le "modifiche alla disciplina delle professioni e delle attività economiche" si andrà ad agire sulle tariffe professionali, sull'affidamento dei servizi d'ingegneria e di architettura e sulla realizzazione delle opere pubbliche.
In particolare, si parla di cancellare dal testo della manovra finanziaria bis le tariffe professionali per i lavori privati, con la regola che il compenso spettante al professionista dovrà essere concordato al momento del conferimento dell'incarico e riportato per iscritto.
Una disposizione che avrà effetti anche sugli affidamenti delle opere pubbliche perché l'introduzione nel Dl Sviluppo del "Contratto di disponibilità" farà sì che questi vengano effettuati non più dalle amministrazioni pubbliche ma dalle imprese quindi, essendo un accordo tra privati l'onorario, non si potrà far riferimento alle tariffe professionali.

Contratto Apprendistato: Testo Unico 2011 dal 25 ottobre

Contratto di Apprendistato: entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre il Testo Unico 2011 (D.Lgs. n.167/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2011) - che disciplina questa forma di contratto a tempo indeterminato pensato per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
Il Testo Unico 2011 di riforma in materia di Apprendistato definisce gli standard professionali e formativi e la certificazione delle competenze.
Perché il nuovo Testo Unico dell'Apprendistato diventi operativo, dovranno essere adottati alcuni provvedimenti, tra i quali la sottoscrizione di «appositi accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni datoriali e prestatori di lavoro rappresentative»,
per disciplinare l'apprendistato nei vari settori produttivi in maniera conforme ai principi stabiliti dall'art. 2, comma 1 del d.lvo n.167/11. L'assenza di regolamentazioni e convenzioni regionali rende impossibile attivare l'apprendistato in conformità con la nuova disciplina dell'istituto
Necessaria, inoltre, una regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale da parte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di di un iter procedimentale che vede coinvolti anche la conferenza Stato e Regioni e le parti sociali (art.3 comma 2).
L'art.7 stabilisce che nelle Regioni e nei settori in cui non è immediatamente operativa la nuova disciplina dell'apprendistato, valgono le norme abrogate, ma per un massimo di sei mesi, quindi fino al 25 aprile 2012.;
Infine, per l'apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione nel settore del pubblico impiego, è necessaria la definizione con un DPCM della disciplina del reclutamento e dell'accesso entro dodici mesi (quindi entro il 25 ottobre 2012), su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata.
Fonte: Testo Unico dell'Apprendistato (Decreto Legislativo 14 Settembre 2011, n.167)

PEC obbligatoria per tutte le imprese: scadenza 29 novembre

PEC: l'articolo 16 comma 6 del Decreto Legge 185/2008 prescrive l'obbligo per le imprese di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 29 novembre 2011.
Il Decreto, infatti, prevede la comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo di PEC «per tutte le imprese, già costituite in forma societaria».
Sono soggette all'obbligo le società di capitali e di persone, come ad esempio società per azioni, società a responsabilità limitata (S.r.l.), società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice (S.a.s.), società in accomandita semplice per azioni e società tra professionisti.

Per chi ancora non avesse onorato il dettato normativo, la soluzione più rapida è quella di rivolgersi ad uno dei gestori PEC accreditati (elenco pubblico tenuto da DigitPA, ex-CNIPA) ed acquistare una casella a partire da 5 euro più IVA all'anno.
Qualsiasi casella PEC, anche con funzionalità base, è sufficiente per adempiere agli obblighi di legge, mentre per ottenere funzionalità e servizi aggiuntivi è necessario corrispondere al gestore PEC una quota annuale aggiuntiva.
Ad esempio un servizio aggiuntivo potrebbe essere una mail box di capienza maggiore di quella standard, un servizio di notifica via SMS, oppure l'acquisizione di un apposito dominio o sotto-dominio aziendale sul quale registrare una o più caselle PEC.
Una volta attivata la casella PEC le imprese costituite prima del 29 settembre 2009 dovranno poi effettuare la comunicazione al Registro delle Imprese. Le altre non devono provvedere alla comunicazione poichè avvenuta contestualmente e obbligatoriamente al momento della costituzione.

Manovra Finanziaria 2011-2013: la norma definitiva punto per punto

Un iter complicato, a tappe forzate e costellato di aspre polemiche quello della manovra finanziaria bis in via di approvazione definitiva alla Camera dopo la fiducia in Senato, imposta dal Governo per blindare un testo che scontenta in troppi. Un provvedimento da 54,262 miliardi quasi esclusivamente incentrato sulle entrate che graveranno sulle spalle degli Italiani. La parte del leone la fa l'aumento dell'IVA al 21%. Fra le misure previste anche un prelievo di solidarietà sui redditi alti, l'anticipo al 2014 dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato e la trasformazione delle Province in città metropolitane, con esautorazione delle competenze.
Al testo finale si è arrivati dopo che la manovra ha cambiato volto quattro volte nel giro di due settimane. Vediamo il testo finale, punto per punto.

L'iter della manovra finanziaria bis

Il decreto, così come è stato votato nella manovra di Ferragosto dal Consiglio dei Ministri, è stato più volte rivisto. Alla fine, il Governo - in parte sotto la pressione dei mercati e delle istituzioni internazionali, sollecitato anche dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano - ha messo a punto un maxi-emendamento alla manovra finanziaria bis, che ha presentato al Senato chiedendo, e ottenendo, la fiducia: Palazzo Madama ha approvato con 165 voti favorevoli, 141 contrari e tre astenuti.
Per la seconda volta in meno di due mesi, l'Italia è stata costretta ad approvare a tappe forzate una legge di bilancio per evitare di piombare in una situazione paragonabile a quella della Grecia. Il rischio contagio della crisi del debito è stato, almeno per ora, allontanato anche grazie ai molteplici interventi che sono proseguiti per tutta la settimana della Banca Centrale Europea a sostegno dei titoli di stato. Un quadro complesso, dunque, e che resta tale anche dopo questa manovra.

I numeri della manovra finanziaria

Nella sua formulazione definitiva la manovra finanziaria bis vale 54,265 miliardi nel 2013 (dai 49,866 previsti dal testo del decreto del 13 agosto), e sale a 59,79 miliardi nel 2014. Il 2013 è l'anno in cui è fissato il pareggio di bilancio. In termini di impatto sul deficit, la manovra vale 4,342 miliardi nel 2012, 4,399 nel 2013 e 4,389 nel 2014. Per questo 2011 invece si "limita" a 700 milioni. Una buona parte del gettito arriverà dall'aumento dell'Iva al 21%.

Aumento IVA

L'aliquota IVA passa dall'attuale 20 al 21%: è stato uno dei provvedimenti più sofferti, più volte proposto e accontonato, non presente nell'ipotesi di formulazione iniziale (quando il Governo ha provato a mettere a punto un testo più concentrato sulla lotta all'evasione) ma reintrodotto in tutta fretta e diventato uno dei pilastri del provvedimento. L'inasprimento dell'imposta sul valore aggiunto riguarda quasi tutti i beni e i servizi. Sono esclusi: alimentari, prodotti editoriali, bar, ristoranti, alberghi e alcune operazioni di recupero edilizio. L'Iva italiana diventa così una delle più alte in Europa, dietro a Finlandia, 25%, Grecia e Portogallo, al 23% e al pari di Belgio e Irlanda. In termini di gettito, l'aumento dell'Iva vale intorno ai 4 miliardi ogni anno.

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà era stato previsto dalla manovra finanziaria di Ferragosto, poi sembrava destinato a saltare in fase di emendamenti e alla fine è stato inserito nel maxi-emendamento riveduto e corretto: scatta sulla parte ecdcedente i redditi oltre i 300mila euro nella misura del al 3% (precedentemente riguardava i redditi superiori ai 90mila euro con un prelievo del 5%, che saliva al 10% per la parte superiore ai 150mila euro).
per gli stipendi dei dipendenti pubblici e per le pensioni d'oro restano in vigore i tagli previsti dalle versioni precedenti della manovra finanzia (quella dell'anno scorso per i dipendenti pubblici e quella di luglio per le pensioni). In entrambi i casi l'aliquota è del 5% sopra i 90mila euro e del 10% sopra i 150mila.
Si calcola che il contributo di solidarietà, che si applica nel 2012 e nel 2013, riguardi una platea di circa 34mila contribuenti (il 53% dipendenti del settore privato, l'8,5% dipendenti pubblici e il 34% lavoratori autonomi), per un gettito intorno ai 200 milioni di euro.

Tagli su redditi e indennità dei parlmentari

Le indennità dei parlamentari vengono tagliate del 10% sopra i 90mila euro e del 20% oltre i 150mila euro, ma solo per tre anni: dal 2011 al 2013. Era invece previsto che il taglio fosse permanente. Ma non è l'unico sconto che i parlamentari si sono regalati: dal testo definitivo è sparita l'ipotesi di dimezzare le indennità di deputati e senatori che continuano anche a svolgere altri lavori. La norma severa sull'incompatibilità degli incarichi, infatti, è stata sostituita con una ben più leggera riduzione del 20% sopra i 90mila euro e del 40% sopra i 150mila sul reddito complessivo. Tra l'altro, la carica parlamentare non è più incompatibile con tutti gli altri incarichi pubblici ma solo con quelli in enti locali superiori ai 5mila abitanti e per le cariche non elettive. Tanto per dire, un deputato o un senatore può continuare a fare il sindaco di un piccolo comune o l'assessore in qualsiasi amministrazione locale.

TFR, tredicesima e festività

In tema di retribuzioni, vale la pena di sottolinea che sono saltate le norme che prevedevano il differimento della tredicesima per i dipendenti pubblici, che quindi resta salva.
Resta invece lo slittamento di due anni del pagamento della liquidazione ai dipendenti pubblici che vanno in pensione anticipata.
Infine, si salvano dall'accorpamento delle festività non religiose il primo maggio, il 25 aprile e il 2 giugno.

Riforma pensioni

Anche in tema di riforma delle pensioni, al termine di una girandola di proposte avanzate e rientrate, il testo finale della manovra finanziaria prevede l'anticipo al 2014 per l'entrata in vigore dei 65 anni per l'età pensionabile delle donne nel settore privato. Il provvedimento prevede degli scaglioni (a pieno regime nel 2026): si parte nel 2014 con l'aumento dell'età minima di un mese (quindi 60 anni e un mese), si procede con due mesi nel 2015, tre nel 2016 e così via fino al 2020, da quando invece gli scatti diventano semestrali.
Questa norma ha effetto sul lungo periodo, ma non porta gettito in tempi brevi. I primi risparmi si realizzano nel 2014, per un totale di 112 milioni.

Contratti aziendali e licenziamenti

Una delle norme più contestate, contenuta nell'ormai famoso articolo 8 della manovra finanziaria, ed è stata confermata dal testo finale. Prevede che si possano stipulare contratti di lavoro aziendali, in deroga a quelli nazionali e alle leggi, anche in materia di licenziamenti. Questo significa che viene messo in discussione l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che tutela i dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti. La norma prevede che i contratti aziendali vadano controfirmati da sindacati rappresentativi a livello nazionale. Restano escluse dalla possibilità di deroga le donne in maternità.
L'articolo 8 è stato, fra le altre cose, al centro della piattaforma dello sciopero generale indetto il 6 settembre dalla Cgil contro la manovra finanziaria bis. Il sindacato minaccia di ricorrere alla Corte Costituzionale.

Tagli al settore pubblico

Un capitolo molto caldo, che ad esempio prevede anche l'abolizione delle Province attraverso una legge costituzionale (così come è previsto di introdurre nella Costituzione l'obbligo del pareggio di bilaccio). Il CdM ha già votato favorevolmente per la modifica della Carta costituzionale in questo senso.
I Ministeri dovranno ridurre la spesa di 6 miliardi nel 2012 e di altri 2,5 miliardi nel 2013. Sommando queste riduzione a quelle dei mesi e degli anni scorsi, la sforbiciata sarà pari a 11,5 miliardi nel 2012 e a oltre 7 miliardi nel 2013 e nel 2014.
I tagli agli enti locali, di molto ridimensionati rispetto alla prima versione della manovra finanziaria, sono pari a 6 miliardi nel 2012 e 3,2 miliardi nel 2013. Sommati alle misure precedenti, le amministrazioni avranno 6,5 miliardi in meno nel 2012, 9 nel 2013 ed 11,4 nel 2014. Un pò di sollievo ai conti degli enti locali potrà arrivare dal gettito della Robin Hood Tax, che sarà loro destinato al 100%.

Le misure per le aziende

Sono sostanzialmente due quelle rilevanti. La prima è proprio la Robin Hood Tax, che si applica alle imprese del settore dell'Energia. Si tratta di un aumento IRES dal 6,5 al 10,5% e si applica anche alle società impegnate nella produzione di energie rinnovabili. Si prevede un gettito di 1,8 miliardi nel 2012 e di 900 milioni nei due anni successivi.
La seconda novità riguarda le cooperative, alle quali vengono ridotte le agevolazioni (aumentano le tasse). Si riduce del 10% l'esclusione del reddito imponibile, che passa dal 55% al 65% per le cooperative di consumo e i consorzi e dal 30 al 40% per le altre cooperative. Per le cooperative a mutualità prevalente, per cui l'esclusione era al 100%, si passa al 90%.

Le misure anti-evasione

Una riformulazione della manovra finanziaria puntava sulla stretta all'evasione, ma le misure sono state poi mitigate. Inizialmente era stato previsto il carcere per chi evade più di 3 milioni di euro, poi è stato aggiunto che le manette scattano, sempre sopra questa cifra, solo nel caso in cui l'imposta evasa sia superiore al 30% del fatturato.
In generale, comunque, c'è una stretta tributaria che abbassa le soglie di punibilità e aumenta i termini di prescrizione, fino a 15 anni da quando il reato è stato commesso. C'è quindi più tempo per perseguire chi commette questi reati. Vengono cancellate le attenuanti per fatture sulle operazioni inesistenti di importo superiore ai 150mila euro. Abbassate anche le soglie per la dichiarazione infedele, a 50mila euro, e per quella omessa, sempre per un'evasione pari almeno a 50mila euro.
Contro l'evasione i Comuni avranno più potere e potranno tenersi il 100% del gettito recuperato.
Infine è confermata la stretta sulle società di comodo, con un Ires maggiorata del 10%.

Il bonus bebè

Chi lo ha ricevuto indebitamente in base alla Finanziaria 2006 (famiglie sotto i 50mila euro) non rischia sanzioni penali e amministrative se restituisce i mille euro percepiti entro il termine di 90 giorni dal varo della manovra.

Le riforme della PA

E' previsto l'accorpamento degli enti previdenziali pubblici, per la formazione di una SuperInps. Entro l'anno prossimo sarà anche varata una riforma dell'assistenza (assegni di invalidità, pensioni di reversibilità) che dovrà portare a un taglio della spesa di 4 miliardi nel 2012, 12 nel 2013 e 20 miliardi nel 2014. Se la riforma non dovesse raggiungere questo obiettivo, scatterà un taglio lineare di tutte le agevolazioni fiscali.
Infine, la norma sui piccoli comuni. Il testo del decreto di Ferrogosto prevedeva la soppressione di quelli sotto i mille abitanti, che invece restano ma vengono accorpati. Sparisce la giunta, avranno solo il sindaco e sei consiglieri.

Guida contratti aziendali: cessazione del rapporto di lavoro

Conclusione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro può risolversi nel corso del periodo di prova o successivamente a tale periodo. Qualora sia iniziativa del lavoratore, si parla di dimissioni. In caso contrario di licenziamento. In alternativa la cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per causa di forza maggiore come decesso del lavoratore o chiusura dell'attività.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.

Non vi è obbligo di preavviso neppure nei casi di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto può risolversi automaticamente allo scadere del termine previsto. In questo periodo le parti hanno i medesimi obblighi e diritti derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, che continuano a esistere fino a quando il rapporto di lavoro non cessa definitivamente. Per cui il lavoratore è tenuto ad avere disciplina, fedeltà, e diligenza nello svolgimento delle mansioni. Di contro, ha diritto a tutti i benefici attuali o che possono derivare dall'entrata in vigore di nuove norme contrattuali e legislative: aumenti di stipendio o di livello, scatti di anzianità e così via.

Dimissioni

Il lavoratore è libero di dimettersi in qualsiasi situazione. Le dimissioni rappresentano una dichiarazione unilaterale di volontà che genera i propri effetti nel momento in cui il destinatario è posto in grado di esserne a conoscenza. Non occorre, pertanto, accettazione delle dimissioni da parte del datore di lavoro. Le dimissioni sono irrevocabili. Non vi è una particolare forma per comunicare le dimissioni. Di norma è usata la forma scritta ma in molti casi le dimissioni possono essere comunicate verbalmente.

Licenziamento

Il licenziamento (come le dimissioni) è una dichiarazione unilaterale di volontà che produce i suoi effetti nel momento in cui il lavoratore è posto in condizione di poter esserne a conoscenza. E' assolutamente vietato licenziare i dipendenti per ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza a un sindacato, per la partecipazione ad uno sciopero o a causa di gravidanza, matrimonio o chiamata alle armi. Il licenziamento avvenuto per ragioni discriminatorie è nullo.
Affinché il licenziamento sia valido è necessario un giustificato motivo. Il giustificato motivo può essere soggettivo o oggettivo. Si ha giustificato motivo soggettivo quando il licenziamento è conseguenza del comportamento del lavoratore ossia notevole e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali. Solitamente i fatti che costituiscono giustificato motivo soggettivo sono individuabili nei contratti collettivi.
La giusta causa oggettiva non dipende dal comportamento del lavoratore ma piuttosto da motivi di natura aziendale legate al regolare funzionamento dell'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro. Il datore di lavoro deve, quindi, provare che vi sia stata soppressione del posto di lavoro del dipendente e che sussiste l'impossibilità a utilizzare il dipendente in un altro settore dell'azienda. In questo caso il datore di lavoro non è tenuto a comunicare al lavoratore le motivazioni che hanno determinato il licenziamento. Tuttavia è diritto del lavoratore chiedere le motivazioni del proprio licenziamento e, in tal caso, il datore di lavoro deve consegnarle in forma scritta.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore deve avvenire per giusta causa o per giustificato motivo.

Controversie

L'articolo 32 del Collegato Lavoro modifica procedura e termini per l'impugnazione di licenziamento individuale poiché lo riduce a 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione delle motivazioni.
L'impugnazione dovrà avvenire per iscritto e non sarà efficace qualora non venga seguita entro 270 giorni dal deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale o dalla richiesta di conciliazione e arbitrato. Qualora questi fossero respinti il ricorso al giudice andrà depositato entro 60 giorni dal rifiuto.
La conciliazione non è più obbligatoria ma vengono introdotti strumenti alternativi rispetto al ricorso al giudice del lavoro. Uno di questi è l'arbitrato. Infatti, se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale, di concerto con l'arbitro della controparte, sceglie il presidente e la sede del collegio.

Pubblicità diretta: telefono, email, posta ordinaria

In pochi mesi la regolamentazione in materia di comunicazioni commerciali, telefoniche e non solo, è radicalmente mutata (in vigore da febbraio 2011) per via del DPR n.178/2010 e del Provvedimento del Garante Privacy n.16/2011, che in un certo senso hanno invertito il principio fondamentale prima utilizzato.

Telemarketing: regole per utenti

In passato, l'azienda di Telemarketing e le società di call center dovevano disporre del consenso preventivo da parte dei destinatari prima di sottoporre proposte commerciali (opt-in),
mentre dal primo febbraio 2011 le imprese possono godere del silenzio-assenso e senza alcun consenso preventivo (opt-out), purché i destinatari, persone fisiche e giuridiche, non abbiano comunicato il dissenso esplicito previa registrazione al Registro delle opposizioni, riservato agli utenti iscritti in elenchi telefonici pubblici.
C'è un ulteriore però: agli iscritti al Registro Opposizioni non è consentito rivolgere attività di Telemarketing, purché essi stessi non abbiano in altre circostanze fornito il consenso (spesso obbligatorio quando si sottoscrive un servizio, per esempio) alle proposte. Se infatti il destinatario è iscritto nel Registro, ma in passato ha autorizzato in forma scritta e quindi documentabile una singola l'impresa a contattarlo, tale impresa può inviargli informazioni.
Per questo motivo, per "chiamarsi fuori" gli utenti devono espressamente comunicare ad ogni impresa, attraverso qualsiasi forma di comunicazione, di non voler ricevere informazioni commerciali: gli utenti possono in qualsiasi momento ritirare l'autorizzazione.
In via generale, dunque, la nuova regolamentazione consente che i recapiti telefonici inseriti in elenchi quali albi professionali, registri pubblici o altri elenchi a cui chiunque possa attingere possano essere utilizzarti, anche senza consenso, per attività di comunicazione telefonica a fini promozionali o promozione riconducibile all'attività del destinatario (diritto che decade in caso di espressa opposizione).

Regole per aziende di Telemarketing

L'azienda che intende svolgere attività di Telemarketing deve anch'essa iscriversi al Registro delle Opposizioni, rendendo noti i numeri telefonici che intende contattare (in modo che il sistema possa escludere quelli degli utenti che si iscrivono al Registro, con costi a carico dell'azienda che ne fa richiesta). Una volta ottenuta la lista dei non-iscritti si può partire con le comunicazioni commerciali, purché ad ogni destinatario vengano forniti tutti i dati del caso:
  1. nome azienda
  2. elenco da cui sono stati presi i recapiti
  3. indicazioni per l'iscrizione al Registro qualora non si vogliano più ricevere informazioni pubblicitarie.

Responsabilità

La responsabilità dell'impresa non si riduce se il servizio è svolto in outsourcing: l'azienda esterna non sempre diventa direttamente responsabile rispetto a irregolarità o violazioni della privacy.
Può accadere ad esempio che al momento del contatto la ditta esterna si spacci per l'azienda che commissiona il telemarketing, o che imprecisioni del contratto che intercorre tra le due imprese finiscano per scaricare le responsabilità su quella che esternalizza. In questo caso le irregolarità vengono addebitate ad entrambe le imprese, ma il committente potrà rivalersi sulla ditta esterna in base alle clausole del contratto, in cui è necessario stabilire preventivamente l'obbligo di effettuare l'attività di promozione in ottemperanza agli obblighi che individuano la sfera privata dei destinatari.

Altre forme di Direct Marketing

Quanto finora illustrato riguarda la comunicazione a fini commerciali effettuata da operatore telefonico.
Nel caso di comunicazioni tramite mezzi elettronici e automatizzati (fax, email, Sms, Mms e telefonate automatizzate prive di operatore) la normativa differisce leggermente: in ogni caso è necessario il consenso preventivo alla ricezione di contatti commerciali (Codice della Privacy: art. 130 co. 1 del D.Lgs. n.196/2003) ma fanno eccezione - per quanto concerne la comunicazione via email - i casi in cui l'azienda sia già in possesso degli indirizzi dei destinatari, per aver venduto dei propri prodotti e servizi.

Posta elettronica

In caso di messaggi via posta elettronica, gli indirizzi devono essere stati forniti direttamente dai clienti, la comunicazione deve essere relativa a servizi analoghi all'oggetto della vendita e l'interessato - al momento della vendita - deve essere adeguatamente informato circa la possibilità di ricevere email promozionali e dell'eventualità di opporsi in qualunque momento alla comunicazione promozionale nei suoi riguardi e che non abbia rifiutato o non rifiuti l'utilizzo del proprio indirizzo a tali fini.
Anche in questo caso l'esternalizzazione del servizio non libera l'azienda dalle proprie responsabilità, e ancora una volta è bene prevedere apposite clausole nel contratto tra le due ditte che definiscano in maniera puntuale la situazione.

Posta ordinaria

Anche nel caso della posta ordinaria il consenso preventivo è necessario, tranne quando l'impresa è in possesso degli indirizzi dei destinatari per aver già fornito loro beni o servizi; anche in questo caso l'oggetto delle comunicazioni deve essere analogo ai beni e servizi venduti e il destinatario deve essere informato della possibilità di ricevere comunicazioni commerciali sapendo di potersi opporre in ogni momento, e non abbia rifiutato (o rifiuti in futuro) l'utilizzo per questi fini del proprio indirizzo.
Non è necessario il consenso preventivo neppure quando gli indirizzi sono attinti da un elenco telefonico alfabetico in cui, accanto ai nominativi, è riportata l'icona della busta da lettera (che allude al fatto che il titolare ha fornito il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati), o in altri possibili casi di esclusione che possono essere ricondotti all'art. 24 del Codice della privacy.
La normativa illustrata riguarda tutti i casi che possono essere contemplati come posta ordinaria tranne quello del volantinaggio, che non viene richiamato direttamente, forse perché per lo svolgimento di questa attività promozionale non vengono utilizzati i dati personali.
Chi non rispetta il diritto alla privacy è sottoposto a sanzioni pecuniarie, che prevedono il pagamento di una somma compresa tra i 30.000 e i 180.000 euro e tra i 50.000 e i 300.000 euro per i casi di violazione relativa a banche dati molto rilevanti anche per dimensione, e di una somma che può andare da 6.000 a 36.000 euro in caso di mancata informativa del destinatario ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy.
Sono previste anche sanzioni penali nel caso di invio di comunicazioni commerciali senza consenso, che prevedono un periodo di reclusione da 6 a 18 mesi e da 6 a 24 mesi per i casi più gravi.