IVA e regime dei minimi
Dunque i contribuenti che rientrano nel nuovo regime dei minimi da una parte non possono addebitare l’IVA ai clienti/committenti e dall’altra non possono portarla in detrazione per gli acquisti effettuati.Il regime dei minimi, visto in quest’ottica, può pertanto essere un’arma a doppio taglio. Se infatti il contribuente minimo ha a che fare esclusivamente con clienti privati l’agevolazione fiscale costituisce un indubbio vantaggio.
Ma per coloro che investono può comportare un pesante aggravio di costi. È anche vero che gli investimenti per questo tipo di contribuenti sono limitati a 15mila euro, pena la fuoriuscita dal regime dei minimi.
Da sottolineare che i minimi che diventano tali transitando dal regime delle nuove iniziative o dal regime ordinario sono obbligati ad effettuare la rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2, Dpr 633/72) e versare l’IVA in unica volta o in una soluzione in cinque rate.
IRPEF e regime dei minimi
L’altra novità per il regime dei minimi 2012 è data dall’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, portata al 5% invece del vecchio 20%, quindi inferiore per aliquota alla ritenuta d’acconto, il che potrebbe generare un costante credito d’imposta. La soluzione è contenuta in un Provvedimento del direttore delle Entrate: per tali ricavi e compensi il sostituto d’imposta non applicherà la ritenuta d’acconto.Il contribuente minimo è però chiamato a rilasciare una dichiarazione che attesti che il reddito di riferimento è soggetto a imposta sostitutiva. Da precisare che non sono esenti da ritenuta d’acconto gli importi relativi a periodi antecedenti al 2012.
Per la determinazione dei redditi ai quali si applica, o meno, l’esenzione vale il criterio di cassa anche per gli imprenditori. Per gli assegni circolari la data di riferimento è quella della loro emissione e non del loro incasso, mentre per i bonifici fa fede il momento in cui la transazione produce l’effettiva disponibilità per il percettore.
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