
La riforma delle pensioni contenuta nella manovra finanziaria 2010 ha allungato l'età in cui è possibile lasciare il lavoro, con i primi effetti registrati nel 2011 (-24% e -15% rispettivamente di pensioni di vecchiaia e di anzianità erogate dall'INPS nel settore privati). Il rischio è di perdersi fra contributi, età e finestre mobili. Vediamo di fare chiarezza.
Calcolo età pensionabile
Il diritto alla pensione matura quando si raggiunge il numero minimo di contributi e l'età anagrafica minima: la somma dei due fattori espressi in anni non può essere inferiore a una specifica quota, che attualmente cresce ogni anno.Per i lavoratori dipendenti, per il 2011 e fino al 31 dicembre 2012 il valore della quota è 96 con età minima non inferiore a 60 anni; dal 2013 occorrerà avere 61 anni e quota 97; dal 1° gennaio 2015 per tutti i lavoratori l'età pensionabile crescerà automaticamente tenendo conto dell'incremento della speranza di vita accertata dall'Istat.
Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, ad esempio) la quota è fissata a 97 con età minima 61 anni fino al 31 dicembre 2012 mentre dal 1° gennaio 2013 si dovranno avere 62 anni e quota 98.
Finestre mobili
Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di calcolo delle finestre, che separa il momento in cui si maturano i requisiti pensionistici dall'effettiva fruizione della pensione. Mentre in passato una volta maturato il diritto di andare in pensione occorreva aspettare la prima finestra utile coincidente con una data fissa, adesso la nuova finestra terrà conto della data di maturazione dei requisiti. Per questo ora si parla di finestra mobile. Tale termine è fissato in 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi e parasubordinati.Come presentare domanda di pensione
La pensione viene solitamente liquidata dalla sede INPS competente per il territorio, per cui la domanda dovrà essere presentata presso la sede dove ha residenza il lavoratore.Nella domanda va indicata anche la modalità di riscossione (viene riscossa con periodicità mensile e può essere accreditata in banca o direttamente presso un ufficio postale) e deve essere sottoscritta dal richiedente.
Calcolo pensione con sistema contributivo
Dal 1995 gli assegni si misurano sulla base dei contributi versati: ciò significa che al momento della pensione la dote accumulata da ogni lavoratore si trasforma in rendita mensile applicando un coefficiente che tiene conto dell'età e delle aspettative di vita. La determinazione dell'importo della pensione con il sistema contributivo si basa dunque sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali ai quali sarà applicato il coefficiente di trasformazione.In pratica, per ogni anno di lavoro viene accantonata una somma determinata applicando l'aliquota di computo sul reddito imponibile corrispondente al 33% per i lavoratori dipendenti, 20% per gli autonomi, mentre per gli iscritti alla gestione separata sarà determinato anno per anno.
A fine anno la contribuzione così ottenuta viene rivalutata al tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media del Prodotto Interno Lordo del quinquennio precedente all'anno da rivalutare, calcolato e pubblicato dall'Istat. La rivalutazione deve essere operata al 31 dicembre di ogni anno e ha effetto per le pensioni con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.
Al momento della liquidazione della pensione il montante contributivo individuale viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta proporzionalmente all'aumentare dell'età di pensionamento. Per individuare il coefficiente di trasformazione, che si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, occorre fare riferimento alla seguente tabella:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi e parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota vigente;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione.
Ma c'è di più, poiché al sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. Ciò significa che, chi ha contributi dal valore molto basso potrebbe ritrovarsi a percepire una bassa pensione pur avendo molti anni di contributi.
Simulazione calcolo pensione con sistema contributivo
Si immagini il lavoratore dipendente Mario Rossi che nel corso dell'anno n andrà in pensione. Dalla somma delle retribuzioni annue (ra) si dovranno calcolare i contributi del 33%, in modo da ottenere il montante (m). Pertanto: m = ra * 33%Ogni anno il montante dovrà essere rivalutato per i tassi di capitalizzazione (tc) annualmente pubblicati dall'Istat.
La misura della pensione annua (pa) si determina applicando al montante complessivo il coefficiente di trasformazione (ct) corrispondente all'età del lavoratore.
Il seguente schema è utile a chiarire eventuali punti oscuri:
m dell'anno n-36 = ra dell'anno n-36 * 33%
m dell'anno n-35 = (m dell'anno n-36 * tc) + (ra n-35 * 33%)
m dell'anno n-34 = (m dell'anno n-35 * tc) + (ra n-34 * 33%)
m dell'anno n-33 = (m dell'anno n-34 * tc) + (ra n-33 * 33%)
… …
m dell'anno n-2 = (m dell'anno n-3 * tc) + (ra n-2 * 33%)
m dell'anno n-1 = (m dell'anno n-2 * tc) + (ra n-1 * 33%)
m dell'anno n = (m dell'anno n-2 * tc) + (ra n * 33%)
pa = m dell'anno n * ct
Calcolo pensione con sistema retributivo
I lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni di versamenti contributivi ottengono l'applicazione del sistema retributivo per il calcolo della pensione. Ciò vuol dire che la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni o sul reddito d'impresa degli ultimi anni lavorativi.La pensione sarà formata da due quote: la quota A viene calcolata sulle retribuzioni relative alle ultime 260 settimane di attività lavorativa dipendente o sulle ultime 520 settimane da lavoro autonomo e moltiplicata per il numero di settimane accreditate dall'inizio dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 1992; la quota B è calcolata sulle retribuzioni relative alle ultime 520 settimane di attività lavorativa dipendente o sulle ultime 780 settimane da lavoro autonomo e moltiplicata per il numero di settimane accreditate dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione.
Simulazione calcolo pensione con sistema retributivo
Si immagini il lavoratore dipendente Mario Rossi che nel corso dell'anno n andrà in pensione. Nelle ultime 260 settimane di attività lavorativa ha ottenuto una retribuzione complessiva (rc) di euro 135.000 euro. Su tale importo la rivalutazione (riv) su base Istat ammonta a euro 4.000. Per ottenere la retribuzione media settimanale (rms) bisognerà dividere la somma dei due importi per 260. Pertanto: rms = (rc + riv) / 260La rms dovrà essere moltiplicata per il numero delle settimane fatte valere tra l'inizio dell'assicurazione e il 1° gennaio 1993 (n1). Il risultato dovrà essere moltiplicato per la corrispondente aliquota della percentuale di rendimento (apr) in modo da ottenere la quota A (qA). Pertanto: qA = rms * n1 * apr
Per individuare l'aliquota della percentuale di rendimento possiamo fare riferimento all'allegato 1 Tabella O della circolare n. 54 del 25 marzo 2005 dell'Inps.
Analogamente alla quota A verrà calcolata la quota B (qB) tenendo presente che il calcolo della retribuzione media settimanale si estende a 520 settimane.
La somma delle due quote determinerà l'ammontare della pensione lorda mensile (P). Pertanto: P = qA + qB
Calcolo pensione con sistema misto
I lavoratori che al 31 dicembre hanno maturato meno di 18 anni di contribuzione ottengono l'applicazione del sistema misto ossia di una tipologia di calcolo formata da due o tre quote: la quota A è calcolata come indicato nel sistema retributivo; la quota B è determinata calcolando la retribuzione settimanale su un numero di settimane pari a 260 più il numero di settimane lavorate dal 1° gennaio 1993 alla decorrenza della pensione, il risultato va moltiplicato per il numero di settimane di attività lavorativa accreditate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; la quota C per le anzianità dal 1° gennaio 1996 in poi è calcolata con il metodo contributivo.In tali casi sarà, quindi, applicato il sistema retributivo per il calcolo delle quote A e B mentre la contribuzione successiva al 31 dicembre 1995 sarà calcolata con il sistema contributivo.
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